Art. 107 · Diritti ottenuti gratuitamente

Art. 107

Diritti ottenuti gratuitamente

In vigore dal 26 ott 2004
Salvo casi eccezionali debitamente motivati, l'agricoltore che abbia ottenuto gratuitamente diritti al premio provenienti dalla riserva nazionale non è autorizzato né a trasferire né a cedere temporaneamente i suoi diritti nel corso dei tre anni civili successivi.
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