Art. 110

Modifica del massimale individuale

In vigore dal 26 ott 2004
In caso di trasferimento o di cessione temporanea di diritti al premio, gli Stati membri stabiliscono il nuovo massimale individuale e comunicano agli agricoltori interessati, entro 60 giorni dall'ultimo giorno del periodo nel corso del quale è stata presentata la domanda di premio, il numero dei diritti al premio loro spettanti. Il primo comma non si applica se il trasferimento dei diritti ha luogo per via di successione ereditaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1973:oj#art-110

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 110 Regolamento (UE) 2004/1973 — Modifica del massimale individuale | Portale Normativo