Art. 113

Diritti parziali

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Se il risultato dei calcoli da effettuare in applicazione degli articoli da 105 a 112 non è un numero intero, si tiene conto soltanto del primo decimale. 2.   Se l'applicazione delle disposizioni della presente sezione fa sorgere diritti parziali al premio per un agricoltore o per la riserva nazionale, tali diritti parziali vengono addizionati. 3.   Se un agricoltore detiene un diritto parziale, viene concessa in virtù di questo diritto parziale soltanto la frazione corrispondente dell'importo unitario del premio e, se del caso, del premio nazionale complementare di cui all' e del pagamento per l'estensivizzazione di cui all'.
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Art. 113 Regolamento (UE) 2004/1973 — Diritti parziali | Portale Normativo