Art. 118
Partecipazione al regime di pagamento per l'estensivizzazione
In vigore dal 26 ott 2004
1. Per beneficiare del pagamento per l'estensivizzazione, l'agricoltore deve precisare, nella domanda di pagamenti diretti di cui all' del regolamento (CE) n. 1782/2003, che desidera partecipare al regime di pagamento per l'estensivizzazione.
2. Gli animali equiparati ad animali per i quali è stato pagato il premio speciale secondo l' non possono dar luogo al pagamento per l'estensivizzazione.
Articolo 118 bis
Determinazione del coefficiente di densità mediante censimento
1. Per accertare che il numero di animali calcolato conformemente all', paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003 rispetti i coefficienti di densità di cui all', paragrafo 2, del medesimo regolamento, lo Stato membro stabilisce annualmente almeno cinque date di censimento degli animali e le comunica alla Commissione.
Salvo nel caso in cui lo Stato membro decida che, ai fini del censimento, siano utili tutti i giorni dell'anno, le date di censimento sono ripartite in modo aleatorio così da risultare rappresentative dell'intero anno e sono modificate ogni anno; inoltre, ciascuna data di censimento è determinata a posteriori e comunicata all'agricoltore al più presto due settimane dopo essere stata stabilita.
2. Per l'esecuzione del censimento degli animali alle date di censimento, lo Stato membro può scegliere uno dei metodi seguenti:
a)
lo Stato membro chiede all'agricoltore di dichiarare, sulla base del proprio registro di stalla ed entro una data determinata dallo Stato membro, il numero di UBA o il numero di animali di ciascuna delle due categorie di bovini di cui alla tabella di conversione contenuta nell', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003;
b)
lo Stato membro può avvalersi della banca dati informatizzata di cui all', lettera b), del regolamento (CE) n. 1760/2000 per determinare il numero di UBA, sempreché ritenga che essa offra sufficienti garanzie di esattezza delle informazioni in essa contenute ai fini dell'applicazione del regime del pagamento per l'estensivizzazione.
3. Il numero di UBA utilizzato per stabilire se l'agricoltore rispetta i coefficienti di densità di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 corrisponde alla media aritmetica dei numeri di UBA determinati alle date di censimento, ai quali vanno aggiunte le UBA corrispondenti agli ovini e caprini oggetto di una domanda di premio per lo stesso anno civile.
Tuttavia, nel caso in cui decida che ai fini del censimento sono utili tutti i giorni dell'anno, lo Stato membro può disporre che i numeri di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), siano calcolati pro rata temporis in base alla durata della presenza degli animali nell'azienda.
4. Lo Stato membro adotta le misure necessarie ai fini dell'applicazione dell' del regolamento (CE) n. 1782/2003 nel caso di agricoltori che, per mezzo di coefficienti di densità anormalmente bassi in una parte dell'anno, creino artificialmente le condizioni richieste dall' di detto regolamento.
Articolo 118 ter
Determinazione semplificata del coefficiente di densità
1. In deroga all'articolo 118 bis, lo Stato membro può offrire all'agricoltore la possibilità di scegliere un metodo semplificato per calcolare il coefficiente di densità.
In tal caso, nella propria domanda di aiuto l'agricoltore include:
a)
una dichiarazione secondo cui ha rispettato ogni giorno il coefficiente di densità massimo definito all' del regolamento (CE) n. 1782/2003, fino al momento della presentazione della domanda di aiuto;
b)
una dichiarazione di impegno a rispettare ogni giorno detto coefficiente di densità, dal giorno di presentazione della domanda di aiuto fino al 31 dicembre.
Qualora lo Stato membro abbia deciso di applicare l', paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il produttore precisa, nella propria domanda, quale dei due coefficienti di densità massimi rispetta. L'agricoltore può modificare la propria scelta prima che venga annunciata l'esecuzione di un controllo in loco del numero di animali.
L'agricoltore può comunicare all'autorità competente la decisione di revocare l'impegno di cui al secondo comma, lettera b), prima che venga annunciata l'esecuzione di un controllo in loco del numero di animali. In tal caso l'agricoltore non beneficia del pagamento per l'estensivizzazione.
Alla dichiarazione e all'impegno di cui al secondo comma si applicano le disposizioni di controllo e sanzionatorie previste dal sistema integrato.
2. Qualora lo Stato membro decida di avvalersi o di cessare di avvalersi della facoltà di cui all', paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 1782/2003, ne informa la Commissione anteriormente al 1o gennaio dell'anno civile in questione.
Articolo 118 quater
Agricoltori in zone montane
1. Gli Stati membri che intendono avvalersi della possibilità prevista dall', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 ne informano la Commissione, trasmettendo contemporaneamente i dati che consentono di stabilire se sono soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo.
Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per «agricoltore in zona montana» si intende:
a)
un agricoltore la cui azienda è situata in una zona montana, oppure
b)
un agricoltore con una superficie foraggera situata per almeno il 50 % in una zona montana.
La Commissione decide quali Stati membri soddisfano le condizioni di cui all', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
Le decisioni vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi.
2. Fatto salvo il disposto dell', paragrafo 1, l'agricoltore che desideri beneficiare del pagamento per l'estensivizzazione a norma del paragrafo 1 del presente articolo è tenuto ad indicarlo nella propria domanda di aiuto. Egli deve detenere, per almeno sei mesi consecutivi a decorrere dalla data di presentazione della domanda di cui all', un numero di vacche da latte almeno pari al numero di vacche da latte per le quali è stato chiesto il pagamento per l'estensivizzazione. Il periodo di detenzione di sei mesi decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.
Le domande vengono presentate nel corso di un periodo globale di sei mesi compreso in un anno civile, che verrà stabilito dallo Stato membro.
Nell'arco di questo periodo globale, lo Stato membro può stabilire periodi di presentazione distinti.
Articolo 118 quinquies
Numero massimo di vacche da latte ammissibili al pagamento
Il numero di vacche da latte per le quali un agricoltore riceve il pagamento per l'estensivizzazione non può essere superiore a nessuno dei due valori seguenti:
a)
il numero di vacche da latte necessario per produrre il quantitativo di riferimento individuale di latte assegnato all'agricoltore il 31 marzo precedente l'inizio del periodo di 12 mesi di applicazione del regime di prelievo supplementare che comincia nel corso dell'anno civile in questione, tenendo conto del fatto che tale numero di vacche è calcolato in riferimento alla resa lattiera media definita all'allegato XVI;
b)
il numero totale di vacche dell'azienda, determinato conformemente all'articolo 118 bis, diminuito del numero di vacche nutrici corrispondente al massimale individuale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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