Art. 109
Trasferimento e cessione temporanea di diritti
In vigore dal 26 ott 2004
1. Gli Stati membri hanno facoltà di fissare, tenendo conto delle proprie strutture di produzione, un numero minimo di diritti al premio che possono essere oggetto di un trasferimento parziale senza trasferimento dell'azienda. Tale numero minimo non può essere superiore a cinque diritti al premio.
2. Il trasferimento e la cessione temporanea di diritti al premio acquistano efficacia esclusivamente dopo la loro comunicazione congiunta alle autorità competenti dello Stato membro, effettuata dall'agricoltore che trasferisce e/o cede i diritti e dall'agricoltore che li riceve.
Tale comunicazione ha luogo entro un termine fissato dallo Stato membro, e comunque non oltre la data di presentazione della domanda di premio da parte dell'agricoltore che riceve i diritti, salvo qualora il trasferimento dei diritti abbia luogo per via di successione ereditaria. In tal caso, l'agricoltore che riceve i diritti deve essere in grado di fornire l'adeguata documentazione legale che comprovi la sua qualità di erede dell'agricoltore defunto.
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