Art. 114

Regime specifico per le giovenche

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Gli Stati membri che intendono avvalersi della possibilità prevista dall', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 ne informano la Commissione, comunicando al contempo i dati che consentono di stabilire se sono soddisfatte le condizioni di cui all', paragrafo 1, di detto regolamento. Gli Stati membri in causa comunicano altresì, se del caso, il massimale specifico da essi stabilito. La Commissione decide quali sono gli Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Le decisioni vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi. 2.   Gli Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 notificano alla Commissione, anteriormente al 1o gennaio dell'anno in questione, qualsiasi modifica del massimale nazionale specifico da essi stabilito. 3.   Gli Stati membri che applicano il regime specifico stabiliscono criteri per garantire che il premio venga versato ad agricoltori la cui mandria di giovenche è destinata alla rimonta di mandrie di vacche. Tra tali criteri possono figurare, in particolare, un limite di età e/o condizioni relative alla razza. Anteriormente al 1o gennaio dell'anno di cui trattasi, lo Stato membro comunica alla Commissione i criteri stabiliti. Qualsiasi successiva modifica viene comunicata alla Commissione anteriormente al 1o gennaio dell'anno in questione. 4.   Se, applicando la riduzione proporzionale di cui all', paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, si ottiene come risultato un numero non intero di animali aventi diritto al premio, viene concessa per la parte decimale una frazione corrispondente dell'importo unitario del premio e, se del caso, del premio nazionale complementare di cui all' e del pagamento per l'estensivizzazione di cui all'. A tal fine si tiene conto soltanto del primo decimale. 5.   Negli Stati membri che applicano il regime specifico, l'obbligo di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 relativo al numero minimo di animali da detenere deve essere ottemperato al 100 % con vacche nutrici, se l'agricoltore ha presentato una domanda per vacche nutrici, oppure con giovenche, se l'agricoltore ha presentato una domanda per giovenche. 6.   Le disposizioni degli articoli da 105 a 113 non si applicano nell'ambito del regime specifico.
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Art. 114 Regolamento (UE) 2004/1973 — Regime specifico per le giovenche | Portale Normativo