Art. 129

Sanzioni per l'uso o la detenzione illecita di talune sostanze o prodotti

In vigore dal 26 ott 2004
In caso di recidiva nell'uso o nella detenzione illecita di sostanze o prodotti non autorizzati dalla pertinente normativa comunitaria nel settore veterinario, gli Stati membri determinano, in base alla gravità dell'infrazione, la durata del periodo di esclusione dal beneficio dei regimi di aiuti, previsto dall', paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
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Art. 129 Regolamento (UE) 2004/1973 — Sanzioni per l'uso o la detenzione illecita di talune sostanze o prodotti | Portale Normativo