Art. 130

Determinazione del quantitativo di riferimento individuale di latte

In vigore dal 26 ott 2004
Fino al termine dell'undicesimo periodo di cui all' del regolamento (CE) n. 1788/2003, in deroga all', paragrafo 1, lettera a), all', paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 118 quinquies, lettera a), del presente regolamento, uno Stato membro può decidere che, nel caso di produttori di latte che rendono disponibili o riprendono, in tutto o in parte, quantitativi di riferimento individuali con effetto rispettivamente il 31 marzo o il 1o aprile, ai sensi dell', lettere j) e k) del regolamento (CE) n. 1788/2003 o conformemente a disposizioni nazionali adottate ai fini dell'applicazione degli del medesimo regolamento, il 1o aprile è la data che determina: a) il limite massimo del quantitativo di riferimento individuale di latte disponibile per poter beneficiare del premio per vacca nutrice nonché il numero massimo di vacche nutrici; b) la concessione di pagamenti supplementari per capo per le vacche da latte; c) il numero di vacche da latte ai fini della concessione del pagamento per l'estensivizzazione per le vacche da latte tenute in aziende situate in zone montane; d) il coefficiente di densità. Articolo 130 bis Determinazione dei periodi di detenzione L'ultimo giorno dei periodi di detenzione di cui agli , paragrafo 1, 101, 118 quater, paragrafo 2, e 123 è il giorno, feriale o festivo, che precede il giorno recante la stessa cifra del giorno di decorrenza del periodo.
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Art. 130 Regolamento (UE) 2004/1973 — Determinazione del quantitativo di riferimento individuale di latte | Portale Normativo