Art. 126

Versamento di anticipi

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Ai sensi dell', paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003, in base ai risultati dei controlli amministrativi e dei controlli in loco, l'autorità competente versa all'agricoltore, per il numero di capi giudicato ammissibile, un anticipo pari al 60 % del premio speciale, del premio per vacca nutrice e del premio all'abbattimento. Nel caso del premio speciale, del regime specifico per le giovenche di cui all' e/o del premio all'abbattimento, lo Stato membro può ridurre la percentuale dell'anticipo, senza scendere tuttavia al di sotto del 40 %. Inoltre, in base ai controlli amministrativi e in loco, lo Stato membro può decidere di versare agli agricoltori un anticipo di un massimo del 60 % sull'importo dei pagamenti supplementari di cui all' del regolamento (CE) n. 1782/2003. L'anticipo può essere versato soltanto a decorrere dal 16 ottobre dell'anno civile per il quale è chiesto il premio o è concesso il pagamento supplementare. 2.   Il saldo del premio o del pagamento supplementare è un importo pari alla differenza tra l'anticipo versato ed il premio o il pagamento supplementare cui l'agricoltore ha diritto.
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Art. 126 Regolamento (UE) 2004/1973 — Versamento di anticipi | Portale Normativo