Art. 122

Peso e presentazione della carcassa

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1782/2003, la carcassa di vitello è presentata dopo scuoiamento, eviscerazione e dissanguamento, privata della testa e dei piedi, con il fegato, i rognoni e il relativo grasso. 2.   Il peso da prendere in considerazione è il peso della carcassa dopo il raffreddamento, oppure il peso della carcassa determinato a caldo appena possibile dopo la macellazione, diminuito del 2 %. 3.   Se la carcassa è presentata senza il fegato, i rognoni e/o il relativo grasso, il peso della stessa è aumentato delle seguenti quantità: a) 3,5 kg per il fegato, b) 0,5 kg per i rognoni, c) 3,5 kg per il grasso dei rognoni. 4.   Lo Stato membro può prevedere che, se il vitello ha un'età inferiore a sei mesi al momento della macellazione o dell'esportazione, la condizione relativa al peso di cui all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003 sia considerata rispettata. Nel caso in cui il peso carcassa non possa essere determinato presso il macello, la condizione di peso di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 è considerata rispettata se il peso vivo non supera i 300 kg.
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Art. 122 Regolamento (UE) 2004/1973 — Peso e presentazione della carcassa | Portale Normativo