Art. 123

Beneficiario del premio

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Il premio è versato all'agricoltore che abbia tenuto l'animale per un periodo di detenzione minimo di due mesi, conclusosi meno di un mese prima della macellazione o meno di due mesi prima dell'esportazione. 2.   Per i vitelli macellati prima dell'età di tre mesi, il periodo di detenzione è di un mese.
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Art. 123 Regolamento (UE) 2004/1973 — Beneficiario del premio | Portale Normativo