Art. 123
Beneficiario del premio
In vigore dal 26 ott 2004
1. Il premio è versato all'agricoltore che abbia tenuto l'animale per un periodo di detenzione minimo di due mesi, conclusosi meno di un mese prima della macellazione o meno di due mesi prima dell'esportazione.
2. Per i vitelli macellati prima dell'età di tre mesi, il periodo di detenzione è di un mese.
Storico versioni
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