Art. 126
Versamento di anticipi
In vigore dal 26 ott 2004
1. Ai sensi dell', paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003, in base ai risultati dei controlli amministrativi e dei controlli in loco, l'autorità competente versa all'agricoltore, per il numero di capi giudicato ammissibile, un anticipo pari al 60 % del premio speciale, del premio per vacca nutrice e del premio all'abbattimento.
Nel caso del premio speciale, del regime specifico per le giovenche di cui all' e/o del premio all'abbattimento, lo Stato membro può ridurre la percentuale dell'anticipo, senza scendere tuttavia al di sotto del 40 %.
Inoltre, in base ai controlli amministrativi e in loco, lo Stato membro può decidere di versare agli agricoltori un anticipo di un massimo del 60 % sull'importo dei pagamenti supplementari di cui all' del regolamento (CE) n. 1782/2003.
L'anticipo può essere versato soltanto a decorrere dal 16 ottobre dell'anno civile per il quale è chiesto il premio o è concesso il pagamento supplementare.
2. Il saldo del premio o del pagamento supplementare è un importo pari alla differenza tra l'anticipo versato ed il premio o il pagamento supplementare cui l'agricoltore ha diritto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1973:oj#art-126