Art. 131

Comunicazioni

In vigore dal 26 ott 2004
1.   In caso di applicazione dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) annualmente, entro il 15 settembre per i dati relativi al primo semestre dell'anno in corso ed entro il 1o marzo per i dati relativi al secondo semestre dell'anno precedente, il numero di vitelli oggetto di una domanda di premio all'abbattimento, indicando se gli animali sono stati macellati o esportati; b) annualmente, entro il 31 luglio per il precedente anno civile: i) il numero di vitelli per i quali è stato effettivamente concesso il premio all'abbattimento, precisando se l'aiuto è stato concesso alla macellazione o all'esportazione, e il numero di agricoltori interessati; ii) il numero di vitelli per i quali, a seguito dell'applicazione dei massimali nazionali, non è stato concesso il premio all'abbattimento per l'anno civile precedente. 2.   In caso di applicazione dell', paragrafo 2, lettera a), punti i) e ii), del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) annualmente, entro il 15 settembre per i dati relativi al primo semestre dell'anno in corso ed entro il 1o marzo per i dati relativi al secondo semestre dell'anno precedente: i) il numero di vacche oggetto di una domanda di premio per vacca nutrice, suddiviso secondo i regimi di cui all', paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1782/2003; ii) il numero di bovini, tranne i vitelli, oggetto di una domanda di premio all'abbattimento, precisando se gli animali sono stati macellati o esportati; b) annualmente, entro il 31 luglio per il precedente anno civile: i) il numero di vacche e giovenche per le quali è stato effettivamente concesso il premio per vacca nutrice, suddiviso secondo i regimi di cui all', paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché il numero degli agricoltori interessati da ciascun regime; ii) se del caso, il numero di animali per i quali, a seguito dell'applicazione del massimale nazionale specifico per le giovenche, non è stato concesso il premio per l'anno civile precedente; iii) l'eventuale concessione del premio nazionale complementare al premio per vacca nutrice, indicando: — le condizioni di concessione, — l'importo concesso per capo; iv) il numero di bovini, tranne i vitelli, per i quali è stato effettivamente concesso il premio all'abbattimento, precisando se l'aiuto è stato concesso alla macellazione o all'esportazione, e il numero di agricoltori interessati; v) il numero di bovini, tranne i vitelli, per i quali, a seguito dell'applicazione dei massimali nazionali, non è stato concesso il premio all'abbattimento per l'anno civile precedente. 3.   In caso di applicazione dell', paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) annualmente, entro il 15 settembre per i dati relativi al primo semestre dell'anno in corso ed entro il 1o marzo per i dati relativi al secondo semestre dell'anno precedente, il numero di bovini, tranne i vitelli, oggetto di una domanda di premio all'abbattimento, indicando se gli animali sono stati macellati o esportati; b) annualmente, entro il 31 luglio per il precedente anno civile: i) il numero di bovini, tranne i vitelli, per i quali è stato effettivamente concesso il premio all'abbattimento, precisando se gli animali sono stati macellati o esportati, e il numero di agricoltori interessati; ii) il numero di bovini, tranne i vitelli, per i quali, a seguito dell'applicazione dei massimali nazionali, non è stato concesso il premio all'abbattimento per l'anno civile precedente. 4.   In caso di applicazione dell', paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) annualmente, entro il 15 settembre per i dati relativi al primo semestre dell'anno in corso ed entro il 1o marzo per i dati relativi al secondo semestre dell'anno precedente, il numero di bovini maschi oggetto di una domanda di premio speciale, suddiviso per fascia di età e tipo di animale (toro o manzo); b) annualmente, entro il 31 luglio per il precedente anno civile: i) il numero di bovini maschi per i quali è stato effettivamente concesso il premio speciale, suddiviso per fascia di età e tipo di animale (toro o manzo), e il numero di agricoltori interessati; ii) il numero di animali, suddivisi per fascia di età, per i quali, a seguito dell'applicazione del massimale regionale, non è stato concesso il premio speciale per l'anno civile precedente. 5.   Entro il 31 luglio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per l'anno civile precedente, gli importi dei premi effettivamente versati, secondo la scelta operata riguardo all'applicazione parziale del regime di pagamento unico, previa applicazione della riduzione di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003. 6.   In caso di applicazione dell' del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) se del caso, annualmente entro il 15 settembre per i dati relativi al primo semestre dell'anno in corso ed entro il 1o marzo per i dati relativi al secondo semestre dell'anno precedente, il numero di animali per i quali è stato effettivamente concesso il premio di destagionalizzazione, suddiviso a seconda che gli animali abbiano beneficiato del premio speciale per la prima o per la seconda fascia di età, e il numero di agricoltori corrispondente a ciascuna fascia di età; b) annualmente, entro il 31 luglio per il precedente anno civile: i) il numero di bovini maschi, suddiviso secondo i limiti di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per i quali è stato effettivamente concesso il pagamento per l'estensivizzazione, nonché il numero di agricoltori interessati, suddiviso secondo detti limiti; ii) il numero di vacche e giovenche, suddiviso in base ai limiti di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per le quali è stato effettivamente concesso il pagamento per l'estensivizzazione, nonché il numero di agricoltori interessati, suddiviso secondo detti limiti, iii) il numero di vacche da latte per le quali è stato effettivamente concesso il pagamento per l'estensivizzazione; iv) il numero di animali per i quali è stato effettivamente concesso il premio esente dal coefficiente di densità, nonché il numero di agricoltori interessati. 7.   Gli Stati membri comunicano i dati specificati al presente articolo utilizzando le tabelle di cui agli allegati XVIII e XIX. SEZIONE 8 Disposizioni transitorie e finali
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