Art. 139

Coefficiente di riduzione

In vigore dal 26 ott 2004
Qualora, in un determinato settore, i pagamenti diretti nazionali complementari siano superiori al livello massimo autorizzato dalla Commissione conformemente all'articolo 143 quater, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'aliquota dei pagamenti diretti nazionali complementari del settore interessato è ridotta proporzionalmente applicando un coefficiente di riduzione.
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Art. 139 Regolamento (UE) 2004/1973 — Coefficiente di riduzione | Portale Normativo