Art. 144

Definizioni

In vigore dal 26 ott 2004
Ai fini del presente capitolo si intende per: a) «richiedente», l'agricoltore che utilizzi i terreni ritirati dalla produzione conformemente agli , lettera b) e 107, paragrafo 3, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1782/2003; b) «collettore», il firmatario del contratto di cui all' del presente regolamento, che acquista per proprio conto materie prime di cui all' destinate agli usi di cui all'allegato XXIII; c) «primo trasformatore», colui che usa le materie prime agricole per la loro prima trasformazione, al fine di ottenere uno o più prodotti di cui all'allegato XXIII del presente regolamento. SEZIONE 2 Contratto
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Art. 144 Regolamento (UE) 2004/1973 — Definizioni | Portale Normativo