Art. 147

Contratto

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Unitamente alla domanda di aiuto, il richiedente presenta all'autorità competente un contratto da lui stipulato con il collettore o il primo trasformatore. Nondimeno, lo Stato membro può decidere che il contratto possa essere stipulato esclusivamente tra il richiedente e un primo trasformatore. 2.   Il richiedente si assicura che il contratto rechi i seguenti elementi: a) nome e indirizzo dei contraenti; b) durata del contratto; c) specie di ciascuna materia prima e relativa superficie; d) tutte le condizioni applicabili alla consegna e, per i semi oleosi, la quantità prevedibile, ritenuta rappresentativa dall'autorità competente, della materia prima di cui trattasi; e) l'impegno a rispettare gli obblighi di cui all', paragrafo 3; f) le principali utilizzazioni finali previste per la materia prima di cui trattasi, in conformità dell', paragrafo 1 e dell', paragrafo 3. 3.   Il richiedente provvede affinché il contratto sia stipulato entro una data che consenta al collettore o al primo trasformatore di presentare una copia del contratto all'autorità competente da cui dipende il collettore o il trasformatore, rispettando i termini stabiliti all', paragrafo 1. 4.   Gli Stati membri hanno facoltà di prescrivere, per motivi di controllo, che ogni richiedente possa concludere un solo contratto di fornitura per ciascuna materia prima. 5.   Se il contratto riguarda semi di ravizzone, colza, girasole o soia di cui ai codici NC 1205 10 90, 1205 90 00, 1206 00 91, 1206 00 99 o 1201 00 90, oltre ai dati richiesti a norma del paragrafo 2, il richiedente provvede affinché il contratto specifichi la quantità totale prevedibile e la quantità prevedibile di sottoprodotti destinati a scopi diversi dal consumo umano o animale, in entrambi i casi distinta per specie. Dette quantità sono calcolate in base alle relazioni seguenti: a) 100 kg di semi di ravizzone e/o di colza di cui al codice NC 1205 10 90 o NC 1205 90 00 equivalgono a 56 kg di sottoprodotti; b) 100 kg di semi di girasole di cui al codice NC 1206 00 91 o NC 1206 00 99 equivalgono a 56 kg di sottoprodotti; c) 100 kg di semi di soia di cui al codice NC 1201 00 90 equivalgono a 78 kg di sottoprodotti.
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Art. 147 Regolamento (UE) 2004/1973 — Contratto | Portale Normativo