Art. 150

Modifica o risoluzione del contratto

In vigore dal 26 ott 2004
Qualora le parti contraenti modifichino o risolvano il contratto dopo che il richiedente ha presentato una domanda di aiuto, il richiedente conserva il diritto all'aiuto soltanto se ne informa l'autorità competente da cui dipende entro il termine fissato per la modifica della domanda di aiuto nello Stato membro interessato, onde consentire tutti i necessari controlli.
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Art. 150 Regolamento (UE) 2004/1973 — Modifica o risoluzione del contratto | Portale Normativo