Art. 155
Pagamento
In vigore dal 26 ott 2004
1. Il pagamento dell'aiuto al richiedente può avvenire prima della trasformazione della materia prima. Tuttavia, tale pagamento è effettuato soltanto se la quantità di materia prima da consegnare prevista dal presente capitolo è stata consegnata al collettore o al primo trasformatore e se:
a)
è stata resa la dichiarazione di cui all', paragrafo 1;
b)
è stata depositata una copia del contratto presso l'autorità competente da cui dipende il collettore o il primo trasformatore, a norma dell', paragrafo 1, e sono state soddisfatte le condizioni di cui all', paragrafo 1;
c)
è stata fornita all'autorità competente la prova della costituzione dell'intera cauzione di cui all', paragrafo 2;
d)
l'autorità competente incaricata del pagamento ha verificato, per ogni domanda, il rispetto delle disposizioni dell'.
2. Nel caso di una coltura biennale la cui raccolta e, di conseguenza, la consegna della materia prima avvengono soltanto nel secondo anno di coltivazione, il pagamento è effettuato nei due anni successivi alla stipulazione del contratto di cui all', a condizione che le autorità competenti accertino quanto segue:
a)
adempimento, fin dal primo anno di coltivazione, degli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d);
b)
adempimento, nel secondo anno, degli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera a), nonché di quello relativo alla trasmissione delle informazioni di cui all', paragrafo 3, primo comma.
Tuttavia, per il primo anno di coltivazione, il pagamento è effettuato solo se l'autorità competente ha ricevuto prova della costituzione della cauzione di cui all', paragrafo 2. Per il secondo anno di coltivazione, il pagamento può essere effettuato a prescindere dalla costituzione della cauzione.
3. In caso di colture permanenti o pluriennali, il pagamento dell'aiuto ha luogo ogni anno a cominciare dalla stipulazione del contratto. Le condizioni di cui al paragrafo 2 si applicano in quanto compatibili.
SEZIONE 6
Obblighi del collettore e del richiedente
Storico versioni
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