Art. 151

Circostanze eccezionali

In vigore dal 26 ott 2004
Fatto salvo il disposto dell', se il richiedente informa l'autorità competente che, in seguito a circostanze eccezionali, non è in grado di fornire tutta o parte della materia prima prevista dal contratto, l'autorità competente, dopo aver ottenuto prove sufficienti riguardo a tali circostanze, può consentire che il contratto venga modificato nella misura ritenuta giustificata oppure risolto. Qualora la modifica del contratto comporti una riduzione della superficie oggetto del contratto oppure in caso di risoluzione, il richiedente, per conservare il diritto al pagamento: a) deve rimettere a riposo i terreni di cui trattasi, servendosi dei mezzi autorizzati dall'autorità competente; b) non deve vendere, cedere o utilizzare altrimenti la materia prima coltivata sulle superfici ritirate dal contratto.
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Art. 151 Regolamento (UE) 2004/1973 — Circostanze eccezionali | Portale Normativo