Art. 141

Comunicazioni

In vigore dal 26 ott 2004
I nuovi Stati membri presentano una relazione informativa sulle misure di applicazione dei pagamenti diretti nazionali complementari entro il 30 giugno dell'anno successivo alla loro applicazione. Detta relazione contiene almeno i seguenti elementi: a) qualsiasi modifica della situazione relativa ai pagamenti diretti nazionali complementari; b) per ciascun pagamento diretto nazionale complementare, il numero di beneficiari, di ettari o di unità di pagamento erogate; c) un resoconto dei controlli effettuati e delle sanzioni irrogate a norma dell'.
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Art. 141 Regolamento (UE) 2004/1973 — Comunicazioni | Portale Normativo