Art. 55
Frumento duro
In vigore dal 26 ott 2004
1. La validità della domanda di aiuto avente ad oggetto il supplemento e l'aiuto specifico per il frumento duro di cui all' del regolamento (CE) n. 1782/2003 è subordinata:
a)
alla presentazione di una domanda di pagamento per superficie ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1782/2003 per lo stesso numero di ettari coltivati a frumento duro;
b)
all'utilizzazione del quantitativo minimo di sementi certificate di cui alla direttiva 66/401/CEE.
2. Entro il 1o ottobre dell'anno precedente quello per il quale è concesso l'aiuto, gli Stati membri fissano e comunicano ai produttori il quantitativo minimo di sementi certificate da utilizzare secondo la pratica agronomica corrente nello Stato membro interessato.
Storico versioni
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