Art. 55

Frumento duro

In vigore dal 26 ott 2004
1.   La validità della domanda di aiuto avente ad oggetto il supplemento e l'aiuto specifico per il frumento duro di cui all' del regolamento (CE) n. 1782/2003 è subordinata: a) alla presentazione di una domanda di pagamento per superficie ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1782/2003 per lo stesso numero di ettari coltivati a frumento duro; b) all'utilizzazione del quantitativo minimo di sementi certificate di cui alla direttiva 66/401/CEE. 2.   Entro il 1o ottobre dell'anno precedente quello per il quale è concesso l'aiuto, gli Stati membri fissano e comunicano ai produttori il quantitativo minimo di sementi certificate da utilizzare secondo la pratica agronomica corrente nello Stato membro interessato.
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Art. 55 Regolamento (UE) 2004/1973 — Frumento duro | Portale Normativo