Art. 59

Superamento della superficie di base

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Ai fini della constatazione di un eventuale superamento della superficie di base a norma dell' del regolamento (CE) n. 1782/2003, le autorità competenti degli Stati membri prendono in considerazione: a) la superficie di base regionale di cui all'allegato IV del presente regolamento; b) la somma delle superfici per le quali sono state presentate domande di pagamento per superficie per ciascuna coltura, compresa la superficie soggetta a ritiro obbligatorio in caso di applicazione dell' del regolamento (CE) n. 1782/2003. Il ritiro volontario dei seminativi è preso in considerazione per superfici non irrigate, per superfici non coltivate a granturco e per superfici non coltivate a foraggi insilati. 2.   In sede di calcolo della somma delle superfici per le quali sono state presentate domande di aiuto non si tiene conto delle domande o delle parti di esse rivelatesi manifestamente ingiustificate a seguito di controlli amministrativi. Le domande vengono contabilizzate, se del caso, per la superficie effettivamente determinata nel corso dei controlli in loco a norma dell' del regolamento (CE) n. 1782/2003. 3.   Alla somma delle superfici per le quali sono state presentate domande, eventualmente rettificata in applicazione del paragrafo 2, sono aggiunte le superfici coltivate a seminativi ai sensi del titolo IV, capitolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003, utilizzate per giustificare una domanda di aiuto in forza del titolo IV, capitolo 12 dello stesso regolamento. 4.   La percentuale di superamento della superficie di base è calcolata secondo lo schema di cui all'allegato VI.
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Art. 59 Regolamento (UE) 2004/1973 — Superamento della superficie di base | Portale Normativo