Art. 62
Sottosuperfici di base
In vigore dal 26 ott 2004
Agli effetti dell', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri determinano e comunicano alla Commissione, entro il 15 settembre dell'anno per il quale è chiesto il pagamento per superficie, i seguenti elementi:
a)
la superficie di base nazionale da suddividere,
b)
i criteri da essi adottati per determinare le sottosuperfici di base,
c)
le sottosuperfici di base (numero, denominazione e area),
d)
le modalità di concentrazione delle misure previste in caso di superamento.
Storico versioni
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