Art. 62 · Sottosuperfici di base

Art. 62

Sottosuperfici di base

In vigore dal 26 ott 2004
Agli effetti dell', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri determinano e comunicano alla Commissione, entro il 15 settembre dell'anno per il quale è chiesto il pagamento per superficie, i seguenti elementi: a) la superficie di base nazionale da suddividere, b) i criteri da essi adottati per determinare le sottosuperfici di base, c) le sottosuperfici di base (numero, denominazione e area), d) le modalità di concentrazione delle misure previste in caso di superamento.
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