Art. 65
Condizioni
In vigore dal 26 ott 2004
1. Si applica l' del regolamento (CE) n. 795/2004.
2. In deroga all', paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1782/2003, Malta è autorizzata a fissare, per gli anni 2005 e 2006, l'estensione minima delle superfici da ritirare dalla produzione a meno di 0,1 ettaro, con una larghezza minima di 10 metri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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