Art. 65

Condizioni

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Si applica l' del regolamento (CE) n. 795/2004. 2.   In deroga all', paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1782/2003, Malta è autorizzata a fissare, per gli anni 2005 e 2006, l'estensione minima delle superfici da ritirare dalla produzione a meno di 0,1 ettaro, con una larghezza minima di 10 metri.
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Art. 65 Regolamento (UE) 2004/1973 — Condizioni | Portale Normativo