Art. 68

Pagamento per il ritiro volontario dalla produzione

In vigore dal 26 ott 2004
Agli effetti dell', paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e in caso di applicazione dell' dello stesso regolamento, gli Stati membri autorizzano gli agricoltori a ritirare dalla produzione fino al 10 % della superficie per la quale è presentata una domanda di pagamento per superficie per i seminativi e che non da luogo al pagamento di diritti di ritiro. Gli Stati membri possono fissare percentuali maggiori tenendo conto delle situazioni particolari e garantendo una sufficiente presenza nelle aree agricole. L'importo di base per il ritiro volontario è di 63,00 EUR/t a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2005/2006. Qualora siano stabilite rese diverse per i terreni irrigati e quelli non irrigati, si applica il pagamento relativo al ritiro dalla produzione per i terreni non irrigati. Gli Stati membri applicano misure adeguate alla particolare situazione delle superfici ritirate dalla produzione al fine di garantire il mantenimento delle stesse in buone condizioni agronomiche e ambientali e la tutela dell'ambiente. SEZIONE 5 Comunicazioni
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1973:oj#art-68

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 68 Regolamento (UE) 2004/1973 — Pagamento per il ritiro volontario dalla produzione | Portale Normativo