Art. 73

Agricoltori che praticano la transumanza

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Le domande di premio presentate da agricoltori le cui aziende hanno ufficialmente sede in una delle zone geografiche di cui all', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003 e che desiderano beneficiare del premio supplementare devono recare: a) il luogo o i luoghi di transumanza nell'anno in corso; b) il periodo di almeno 90 giorni di cui all', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, stabilito per l'anno in corso. 2.   Salvo casi di forza maggiore o di eventi naturali debitamente provati che abbiano inciso pregiudizievolmente sulla vita del gregge, le domande di premio degli agricoltori di cui al paragrafo 1 devono essere corredate di documenti attestanti che la transumanza è effettivamente avvenuta nel corso dei due anni precedenti e, in particolare, di un certificato rilasciato dalle autorità locali o regionali del luogo di transumanza attestante che questa ha effettivamente avuto luogo per un periodo di almeno 90 giorni consecutivi. In sede di controllo amministrativo delle domande, gli Stati membri si accertano che il luogo di transumanza specificato nella domanda di premio si trovi effettivamente all'interno di una zona di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
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Art. 73 Regolamento (UE) 2004/1973 — Agricoltori che praticano la transumanza | Portale Normativo