Art. 77

Diritti ottenuti gratuitamente

In vigore dal 26 ott 2004
Salvo casi eccezionali debitamente motivati, l'agricoltore che abbia ottenuto gratuitamente diritti al premio provenienti dalla riserva nazionale non è autorizzato né a trasferirli né a cederli temporaneamente nel corso dei tre anni successivi al loro ottenimento.
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Art. 77 Regolamento (UE) 2004/1973 — Diritti ottenuti gratuitamente | Portale Normativo