Art. 77 · Diritti ottenuti gratuitamente

Art. 77

Diritti ottenuti gratuitamente

In vigore dal 26 ott 2004
Salvo casi eccezionali debitamente motivati, l'agricoltore che abbia ottenuto gratuitamente diritti al premio provenienti dalla riserva nazionale non è autorizzato né a trasferirli né a cederli temporaneamente nel corso dei tre anni successivi al loro ottenimento.
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