Art. 82

Trasferimento tramite la riserva nazionale

In vigore dal 26 ott 2004
Gli Stati membri che dispongono che il trasferimento dei diritti debba essere effettuato tramite la riserva nazionale applicano disposizioni nazionali analoghe a quelle previste nel presente capitolo. Inoltre, in tal caso: a) gli Stati membri possono disporre che la cessione temporanea sia effettuata tramite la riserva nazionale; b) qualora il trasferimento dei diritti al premio o la cessione temporanea abbia luogo a norma della lettera a), il trasferimento alla riserva acquista efficacia soltanto previa notifica da parte delle competenti autorità dello Stato membro all'agricoltore trasferente e/o cedente, mentre il trasferimento dalla riserva ad un altro agricoltore acquista efficacia soltanto dopo la notifica a questo agricoltore da parte delle stesse autorità. Le disposizioni nazionali di cui al primo comma devono inoltre garantire che, per la parte dei diritti non contemplata dall', paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, lo Stato membro effettui un pagamento corrispondente a quello che sarebbe risultato da un trasferimento diretto tra agricoltori, tenendo conto in particolare dell'andamento della produzione nello Stato membro stesso. Tale pagamento è pari a quello richiesto all'agricoltore che riceve diritti equivalenti dalla riserva nazionale.
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Art. 82 Regolamento (UE) 2004/1973 — Trasferimento tramite la riserva nazionale | Portale Normativo