Art. 83

Calcolo dei limiti individuali

In vigore dal 26 ott 2004
Per il calcolo iniziale, nonché per modifiche successive dei limiti individuali dei diritti al premio, vengono presi in considerazione solo numeri interi. A tal fine, se il risultato finale dei calcoli aritmetici non è un numero intero, verrà considerato il numero intero più prossimo. Se il risultato dei calcoli si situa esattamente tra due numeri interi consecutivi, verrà considerato il numero intero maggiore.
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Art. 83 Regolamento (UE) 2004/1973 — Calcolo dei limiti individuali | Portale Normativo