Art. 72
Domanda di premio supplementare e di premio per capra
In vigore dal 26 ott 2004
1. Per poter beneficiare del premio supplementare o del premio per capra, l'agricoltore la cui azienda sia situata, per almeno il 50 % ma non per il 100 % della superficie agricola utilizzata, in zone di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 o in zone elencate nell'allegato X del presente regolamento, deve presentare una o più dichiarazioni in cui sia precisata l'ubicazione del suo terreno conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. L'agricoltore che sia tenuto ogni anno a presentare una dichiarazione della superficie agricola utilizzata totale della sua azienda unitamente alla domanda di aiuto, come previsto all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, indica in tale dichiarazione le particelle utilizzate a fini agricoli situate in zone di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 o in zone elencate nell'allegato X del presente regolamento, a seconda del caso.
L'agricoltore che non sia tenuto a presentare la dichiarazione di cui al primo comma presenta ogni anno una dichiarazione specifica avvalendosi, se del caso, del sistema di identificazione delle particelle agricole previsto nel quadro del sistema integrato.
Nella suddetta dichiarazione specifica l'agricoltore indica l'ubicazione di tutti i terreni che egli possiede, affitta o di cui ha l'uso ad altro titolo, precisando la loro superficie e specificando le particelle utilizzate a fini agricoli situate in zone di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 o in zone elencate nell'allegato X del presente regolamento, a seconda del caso. Gli Stati membri possono disporre che tale dichiarazione specifica sia inserita nella domanda di premio per pecora/capra. Gli Stati membri possono inoltre richiedere che la dichiarazione specifica sia presentata tramite un modulo di domanda per il pagamento unico.
3. La competente autorità nazionale può richiedere la presentazione di un titolo di proprietà, di un contratto di locazione o di un accordo scritto tra agricoltori e, se del caso, di un attestato rilasciato dalle autorità locali o regionali che abbiano messo a disposizione dell'agricoltore i terreni a fini agricoli. L'attestato dovrà riportare la superficie data in concessione all'agricoltore e indicare le particelle situate in zone di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 o in zone elencate nell'allegato X del presente regolamento, a seconda del caso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1973:oj#art-72