Art. 76

Comunicazioni

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) entro il 31 luglio di ogni anno, le informazioni sulle domande di premio presentate per l'anno in corso, per mezzo del modulo riportato nell'allegato XI; b) entro il 31 luglio di ogni anno, il numero e l'importo dei premi versati nell'anno precedente, previa applicazione dell'eventuale riduzione di cui all' del regolamento (CE) n. 1782/2003, per mezzo del modulo riportato nell'allegato XII del presente regolamento; c) entro il 31 ottobre di ogni anno, le eventuali variazioni dell'elenco delle zone geografiche in cui si pratica la transumanza, di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e all' del presente regolamento. I dati di cui al primo comma sono, su richiesta, messi a disposizione degli organismi nazionali incaricati di elaborare le statistiche ufficiali per il settore delle carni ovine e caprine. 2.   In caso di variazione dei dati di cui al paragrafo 1, in particolare a seguito di controlli o correzioni o precisazioni di dati precedenti, il relativo aggiornamento deve essere comunicato alla Commissione entro un mese dall'avvenuta variazione. SEZIONE 2 Limiti, riserve e trasferimenti
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