Art. 74
Ammissibilità
In vigore dal 26 ott 2004
1. I premi sono pagati agli agricoltori sulla base del numero di pecore e/o capre tenute nella loro azienda durante l'intero periodo di detenzione di cui all', paragrafo 3.
2. Sono ritenuti ammissibili gli animali che all'ultimo giorno del periodo di detenzione rispondono alle definizioni di cui all' del regolamento (CE) n. 1782/2003.
Storico versioni
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