Art. 71
Zone ammissibili al premio per capra
In vigore dal 26 ott 2004
Le zone che rispondono ai criteri di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono elencate nell'allegato X.
Nondimeno, gli Stati membri verificano regolarmente se tali criteri continuano ad essere soddisfatti in ciascuna delle zone appartenenti al loro territorio che figurano nell'allegato X. A seguito di tale verifica, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'eventuale necessità di modificare l'allegato X entro il 31 luglio dell'anno precedente quello per il quale si intende applicare la modifica. Tale comunicazione indica, in particolare, le zone o parti di esse, elencate nell'allegato X, che non rispondono più ai criteri di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché le eventuali zone rispondenti a tali criteri ma non ancora incluse nell'allegato X. Per queste zone potenzialmente nuove, gli Stati membri forniscono alla Commissione una giustificazione dettagliata della loro proposta.
Storico versioni
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