Art. 66

Suddivisione regionale

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Le domande di aiuto di cui al titolo II del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono suddivise per regioni secondo il piano di regionalizzazione di cui all' dello stesso regolamento. 2.   A ciascuna domanda di pagamento per superficie in una data regione di produzione deve corrispondere una dichiarazione di ritiro dalla produzione di un numero almeno equivalente di ettari nella medesima regione di produzione. 3.   Gli Stati membri possono derogare al paragrafo 2 in base a criteri oggettivi. 4.   In deroga al paragrafo 2, il ritiro obbligatorio corrispondente ad una domanda di pagamento per superficie può essere effettuato totalmente o parzialmente nelle seguenti regioni: a) in Spagna, nella regione «secano», nel caso di aziende situate in regioni di produzione dette «secano» e «regadío»; b) in un'altra regione di produzione, purché le superfici da ritirare siano situate in regioni di produzione contigue a quelle in cui si trovano le superfici coltivate. 5.   Qualora si applichino i paragrafi 3 e 4, la superficie da ritirare deve essere rettificata in funzione della differenza tra le varie rese utilizzate per il calcolo del pagamento relativo al ritiro nelle regioni interessate. Tuttavia, l'applicazione del presente paragrafo non può comportare una diminuzione degli ettari di superficie messa a riposo rispetto a quelli richiesti dall'obbligo di ritiro.
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Art. 66 Regolamento (UE) 2004/1973 — Suddivisione regionale | Portale Normativo