Art. 63

Massimale della somma dei pagamenti

In vigore dal 26 ott 2004
Ai fini della constatazione di un eventuale superamento del massimale dei pagamenti e del calcolo del relativo coefficiente di riduzione a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, le autorità competenti degli Stati membri prendono in considerazione la riduzione proporzionale delle superfici ammissibili di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafo 2, dello stesso regolamento. SEZIONE 4 Ritiro dalla produzione
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Art. 63 Regolamento (UE) 2004/1973 — Massimale della somma dei pagamenti | Portale Normativo