Art. 63
Massimale della somma dei pagamenti
In vigore dal 26 ott 2004
Ai fini della constatazione di un eventuale superamento del massimale dei pagamenti e del calcolo del relativo coefficiente di riduzione a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, le autorità competenti degli Stati membri prendono in considerazione la riduzione proporzionale delle superfici ammissibili di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafo 2, dello stesso regolamento.
SEZIONE 4
Ritiro dalla produzione
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1973:oj#art-63