Art. 60

Superamento della superficie limitata per il frumento duro

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Ai fini della constatazione di un eventuale superamento della superficie limitata di frumento duro ammissibile al supplemento al pagamento per superficie di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, le autorità competenti degli Stati membri prendono in considerazione la somma delle superfici per le quali è chiesto il supplemento al pagamento per superficie per il frumento duro, rettificata a norma dell', paragrafo 2, del presente regolamento e, se del caso, ridotta in applicazione dell' del regolamento (CE) n. 1782/2003. 2.   Il disposto del paragrafo 1 si applica ai fini della constatazione di un eventuale superamento della superficie limitata ammissibile all'aiuto specifico per il frumento duro di cui all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
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Art. 60 Regolamento (UE) 2004/1973 — Superamento della superficie limitata per il frumento duro | Portale Normativo