Art. 58

Terreni irrigati e non irrigati

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Qualora il piano di regionalizzazione di cui all' del regolamento (CE) n. 1782/2003 preveda rese diverse per le superfici irrigate e quelle non irrigate, gli Stati membri definiscono le norme in base alle quali una superficie può considerarsi irrigata nel corso di una campagna. Nell'ambito di tali norme essi determinano: a) l'elenco dei seminativi per i quali può essere versato il pagamento per superficie calcolato sulla base delle rese su superfici irrigate; b) il materiale di irrigazione di cui deve disporre l'agricoltore, commisurato alla superficie da irrigare e tale da consentire l'alimentazione idrica necessaria per il normale sviluppo della pianta durante l'intero ciclo vegetativo; c) il periodo di irrigazione da prendere in considerazione. 2.   Il paragrafo 1 non si applica quando l'irrigazione costituisce una caratteristica storica inerente alle particelle, che permette di distinguerle e classificarle, come nelle regioni di produzione «regadío» in Spagna.
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Art. 58 Regolamento (UE) 2004/1973 — Terreni irrigati e non irrigati | Portale Normativo