Art. 61
Percentuale definitiva di superamento delle superfici e coefficiente di riduzione
In vigore dal 26 ott 2004
1. Qualora si constati un superamento delle superfici di cui agli , lo Stato membro stabilisce, entro il 31 ottobre dell'anno in corso, la percentuale definitiva di superamento calcolata fino alla seconda cifra decimale.
2. La percentuale definitiva così stabilita è utilizzata per calcolare la riduzione proporzionale della superficie ammissibile:
a)
al pagamento per superficie per i seminativi a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
b)
al relativo supplemento e all'aiuto specifico per il frumento duro a norma dell' del regolamento (CE) n. 1782/2003, previa applicazione dell', paragrafo 1, dello stesso regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1973:oj#art-61