Art. 61

Percentuale definitiva di superamento delle superfici e coefficiente di riduzione

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Qualora si constati un superamento delle superfici di cui agli , lo Stato membro stabilisce, entro il 31 ottobre dell'anno in corso, la percentuale definitiva di superamento calcolata fino alla seconda cifra decimale. 2.   La percentuale definitiva così stabilita è utilizzata per calcolare la riduzione proporzionale della superficie ammissibile: a) al pagamento per superficie per i seminativi a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003; b) al relativo supplemento e all'aiuto specifico per il frumento duro a norma dell' del regolamento (CE) n. 1782/2003, previa applicazione dell', paragrafo 1, dello stesso regolamento.
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Art. 61 Regolamento (UE) 2004/1973 — Percentuale definitiva di superamento delle superfici e coefficiente di riduzione | Portale Normativo