Art. 105

Massimale individuale

In vigore dal 26 ott 2004
Gli Stati membri stabiliscono un massimale individuale per agricoltore conformemente all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
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Art. 105 Regolamento (UE) 2004/1973 — Massimale individuale | Portale Normativo