Art. 68
Pagamento per il ritiro volontario dalla produzione
In vigore dal 26 ott 2004
Agli effetti dell', paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e in caso di applicazione dell' dello stesso regolamento, gli Stati membri autorizzano gli agricoltori a ritirare dalla produzione fino al 10 % della superficie per la quale è presentata una domanda di pagamento per superficie per i seminativi e che non da luogo al pagamento di diritti di ritiro. Gli Stati membri possono fissare percentuali maggiori tenendo conto delle situazioni particolari e garantendo una sufficiente presenza nelle aree agricole.
L'importo di base per il ritiro volontario è di 63,00 EUR/t a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2005/2006. Qualora siano stabilite rese diverse per i terreni irrigati e quelli non irrigati, si applica il pagamento relativo al ritiro dalla produzione per i terreni non irrigati.
Gli Stati membri applicano misure adeguate alla particolare situazione delle superfici ritirate dalla produzione al fine di garantire il mantenimento delle stesse in buone condizioni agronomiche e ambientali e la tutela dell'ambiente.
SEZIONE 5
Comunicazioni
Storico versioni
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