Art. 68 · Pagamento per il ritiro volontario dalla produzione

Art. 68

Pagamento per il ritiro volontario dalla produzione

In vigore dal 26 ott 2004
Agli effetti dell', paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e in caso di applicazione dell' dello stesso regolamento, gli Stati membri autorizzano gli agricoltori a ritirare dalla produzione fino al 10 % della superficie per la quale è presentata una domanda di pagamento per superficie per i seminativi e che non da luogo al pagamento di diritti di ritiro. Gli Stati membri possono fissare percentuali maggiori tenendo conto delle situazioni particolari e garantendo una sufficiente presenza nelle aree agricole. L'importo di base per il ritiro volontario è di 63,00 EUR/t a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2005/2006. Qualora siano stabilite rese diverse per i terreni irrigati e quelli non irrigati, si applica il pagamento relativo al ritiro dalla produzione per i terreni non irrigati. Gli Stati membri applicano misure adeguate alla particolare situazione delle superfici ritirate dalla produzione al fine di garantire il mantenimento delle stesse in buone condizioni agronomiche e ambientali e la tutela dell'ambiente. SEZIONE 5 Comunicazioni
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