Art. 59 · Superamento della superficie di base

Art. 59

Superamento della superficie di base

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Ai fini della constatazione di un eventuale superamento della superficie di base a norma dell' del regolamento (CE) n. 1782/2003, le autorità competenti degli Stati membri prendono in considerazione: a) la superficie di base regionale di cui all'allegato IV del presente regolamento; b) la somma delle superfici per le quali sono state presentate domande di pagamento per superficie per ciascuna coltura, compresa la superficie soggetta a ritiro obbligatorio in caso di applicazione dell' del regolamento (CE) n. 1782/2003. Il ritiro volontario dei seminativi è preso in considerazione per superfici non irrigate, per superfici non coltivate a granturco e per superfici non coltivate a foraggi insilati. 2.   In sede di calcolo della somma delle superfici per le quali sono state presentate domande di aiuto non si tiene conto delle domande o delle parti di esse rivelatesi manifestamente ingiustificate a seguito di controlli amministrativi. Le domande vengono contabilizzate, se del caso, per la superficie effettivamente determinata nel corso dei controlli in loco a norma dell' del regolamento (CE) n. 1782/2003. 3.   Alla somma delle superfici per le quali sono state presentate domande, eventualmente rettificata in applicazione del paragrafo 2, sono aggiunte le superfici coltivate a seminativi ai sensi del titolo IV, capitolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003, utilizzate per giustificare una domanda di aiuto in forza del titolo IV, capitolo 12 dello stesso regolamento. 4.   La percentuale di superamento della superficie di base è calcolata secondo lo schema di cui all'allegato VI.
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