Art. 132
Disposizioni transitorie
In vigore dal 26 ott 2004
L'obbligo di identificazione e di registrazione degli animali di cui all' del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica, per gli animali nati anteriormente al 1o gennaio 1998, secondo le modalità stabilite dalla direttiva 92/102/CEE del Consiglio (39), salvo nel caso di animali oggetto di scambi intracomunitari.
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