Art. 132 · Disposizioni transitorie

Art. 132

Disposizioni transitorie

In vigore dal 26 ott 2004
L'obbligo di identificazione e di registrazione degli animali di cui all' del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica, per gli animali nati anteriormente al 1o gennaio 1998, secondo le modalità stabilite dalla direttiva 92/102/CEE del Consiglio (39), salvo nel caso di animali oggetto di scambi intracomunitari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1973:oj#art-132