Art. 28

Circostanze eccezionali

In vigore dal 26 ott 2004
Fatto salvo il disposto dell', se il richiedente informa l'autorità competente che, in seguito a circostanze eccezionali, non è in grado di fornire tutta o parte della materia prima indicata nel contratto, l'autorità competente, dopo aver ottenuto prove sufficienti riguardo a tali circostanze, può consentire che il contratto venga modificato nella misura ritenuta giustificata, oppure risolto. Qualora la modifica del contratto comporti una riduzione della superficie oggetto del contratto oppure qualora il contratto venga risolto, il richiedente perde il diritto all'aiuto di cui al presente capitolo per le superfici ritirate dal contratto.
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Art. 28 Regolamento (UE) 2004/1973 — Circostanze eccezionali | Portale Normativo