Art. 31

Quantità da consegnare

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Il richiedente dichiara all'autorità competente la quantità totale di materia prima raccolta, suddivisa per specie, e conferma il quantitativo fornito e il consegnatario. 2.   Il quantitativo effettivamente consegnato dal richiedente al primo trasformatore deve corrispondere almeno alla resa rappresentativa. Tuttavia, in casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono ammettere in via eccezionale che il quantitativo consegnato sia inferiore, del 10 % massimo, alla resa rappresentativa. Inoltre, qualora l'autorità competente abbia autorizzato la modifica o la risoluzione del contratto in applicazione dell', l'autorità competente può ridurre, nella misura ritenuta giustificata, il quantitativo che il richiedente è tenuto a fornire a norma del primo comma. SEZIONE 5 Condizioni di pagamento dell'aiuto
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Art. 31 Regolamento (UE) 2004/1973 — Quantità da consegnare | Portale Normativo