Art. 34
Contratto e obblighi del richiedente e del primo trasformatore
In vigore dal 26 ott 2004
1. Il primo trasformatore presenta una copia del contratto all'autorità competente nei tempi fissati dallo Stato membro interessato e comunque entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per l'anno considerato nello Stato membro in questione.
Se in un dato anno il richiedente e il primo trasformatore modificano o risolvono il contratto prima della data di cui all', il primo trasformatore consegna all'autorità competente, entro la data suddetta, una copia del contratto modificato o risolto.
2. Il primo trasformatore fornisce all'autorità competente le necessarie informazioni sul processo di trasformazione, segnatamente riguardo ai prezzi e ai coefficienti tecnici di trasformazione occorrenti per determinare i quantitativi di prodotti finiti che si potranno ottenere, ai sensi dell', paragrafo 1, secondo comma.
3. Il primo trasformatore che ha ricevuto la materia prima dal richiedente informa l'autorità competente in merito alla quantità di materia prima presa in consegna, precisandone la specie, il nome e l'indirizzo del contraente che ha consegnato la materia prima, il luogo di consegna e gli estremi del contratto entro un termine fissato dagli Stati membri in modo che il pagamento possa essere effettuato nel corso del periodo indicato all' del regolamento (CE) n. 1782/2003.
Se lo Stato membro del primo trasformatore non è quello in cui è stata coltivata la materia prima, l'autorità competente del primo trasformatore comunica all'autorità competente del richiedente, entro quaranta giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al primo comma, la quantità totale di materia prima consegnata.
SEZIONE 7
Cauzione
Storico versioni
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