Art. 38
Prove alternative all'esemplare di controllo T5
In vigore dal 26 ott 2004
Se l'esemplare di controllo T5 non viene restituito all'ufficio di partenza dell'organismo responsabile del controllo nello Stato membro in cui è stabilito il primo trasformatore due mesi dopo la scadenza del termine per la trasformazione della materia prima previsto all', paragrafo 1, lettera a), a seguito di circostanze non imputabili al primo trasformatore, possono essere accettati come prove alternative all'esemplare di controllo T5 i seguenti documenti:
a)
fatture di acquisto dei prodotti intermedi;
b)
attestati del secondo trasformatore circa la trasformazione finale delle materie prime nei prodotti energetici di cui all' del regolamento (CE) n. 1782/2003;
c)
fotocopie certificate, a cura del secondo trasformatore, dei documenti contabili che dimostrano l'avvenuta trasformazione.
SEZIONE 9
Controlli
Storico versioni
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